Art. 3.
(Disposizioni per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope nei locali).

      1. Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 11 e 134 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nei locali pubblici di intrattenimento musicale e danzante, di seguito denominati «locali pubblici», gli addetti alla sicurezza individuati ai sensi del primo comma dell'articolo 133 del medesimo testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, qualora individuino soggetti che spacciano o si danno abitualmente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati a escludere tali soggetti dal locale. Tale facoltà è estesa anche a escludere coloro che possono in qualsiasi modo turbare il normale svolgimento dell'attività. Gli stessi addetti possono svolgere, altresì, i primi e urgenti interventi a tutela della incolumità personale e dei clienti, fermo restando l'obbligo di avvisare le Forze dell'ordine in caso di violazione della normativa penale.